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Ricevo ad Albenga e Albisola (Savona)
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Trasmissione telematica dei dati.
Diritto di opposizione
A partire dal Gennaio 2017, e poi successivamente entro il 31 Gennaio di ogni anno, gli psicologi avranno l’obbligo, come già altre categorie professionali sanitarie, di comunicare alla Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, i dati delle spese sanitarie sostenute da ognuno dei propri clienti, in particolar modo il nominativo, il codice fiscale e le spese sostenute nell’anno solare precedente la comunicazione (ad es. a Gennaio 2017 verrà comunicato per ognuno il totale delle spese sostenute nell’anno 2016).
Questo al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata, resa disponibile per ogni contribuente, tra gli oneri detraibili per le spese sanitarie sue e dei famigliari a carico.
Tale comunicazione avviene per via telematica ed i professionisti non possono esimersi dall’effettuarla né dal farlo entro i termini indicati.
E’ previsto però il diritto per ogni contribuente di esercitare l’opposizione a tale comunicazione, sollevando quindi il professionista da tale obbligo ed impedendo così che i dati inerenti le proprie spese sanitarie siano comunicati per via telematica all’Agenzia delle Entrate ed inseriti nella propria dichiarazione dei redditi precompilata.
Tale opposizione può essere esercitata principalmente attraverso due modalità:
1) Modalità di esercizio dell’opposizione successivamente all’erogazione della prestazione.
Entro il mese di Febbraio di ogni anno il contribuente può, collegandosi e registrandosi nell’ Area Riservata del sito www.sistemats.it (portale del Sistema Tessera Sanitaria), consultare l’elenco delle proprie spese sanitarie già inviate e relative all’anno prima (ad es. entro Febbraio 2017 per l’anno 2016) e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra indicate. In alternativa può, per l’anno 2016, compilare un apposito modulo presso l’Agenzia delle Entrate.
2) Modalità di esercizio dell’opposizione al momento dell’erogazione della prestazione.
Al momento del rilascio del documento fiscale (fattura o ricevuta) inerente la prestazione sanitaria ricevuta, il cliente può comunicare verbalmente al professionista la sua opposizione alla comunicazione telematica delle proprie spese sanitarie. In questo modo il professionista sarà obbligato a non comunicare tali dati al Sistema Tessera Sanitaria annotando la volontà del proprio cliente sul documento fiscale rilasciato. In caso di mancata comunicazione verbale al professionista il cliente può sempre ricorrere, entro il successivo mese di Febbraio, alla prima modalità di opposizione.
In ogni caso il contribuente mantiene il diritto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della propria dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali ha precedentemente esercitato la propria opposizione attraverso le diverse modalità a sua disposizione.
ATTENZIONE ! ATTENZIONE ! ATTENZIONE !
La seconda Modalità di opposizione potrà essere esercitata solo per le spese sanitarie sostenute dal giorno 14 Novembre 2016 in poi. Per quanto riguarda le spese sostenute in precedenza, per il solo anno 2016, lo psicologo è obbligato all’invio telematico dei dati sanitari di tutte le fatture/ricevute emesse fino al giorno 13 Novembre 2016, senza consultare i propri clienti, ai quali rimane solamente la prima modalità di opposizione.